“in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori assenti per malattia, dal dovere di cooperazione del lavoratore, previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 78/1988 come fondamento dell’obbligo di reperibilità “non deriva un onere” in capo al lavoratore, “di comunicazione preventiva all’organo di controllo dell’indifferibile assenza dal domicilio”, onere ne previsto dalla legge, nè configurabile dalle clausole generali di correttezza e buona fede”.
In applicazione di questo principio di diritto la Cassazione con la sentenza n. 9453/2005 ha ritenuto provata l’indifferibilità della convocazione presso il Centro Servizi Sociali – struttura periferica del Ministero della Giustizia – notificata a mezzo della Polizia Municipale, nella considerazione che provenienza e modalità rigide della convocazione assumevano carattere cogente ed indifferibile ed imponevano al lavoratore l’adempimento di un dovere nei confronti delle autorità, parimenti tutelabile dall’ordinamento e costituente una seria e valida ragione socialmente apprezzabile, per esonerare il lavoratore dall’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie.
da: http://www.associazionenazionaledipendentiautogrill.it/visita%20fiscale.asp