di Maria Parisi
Con decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, Il Ministro Per La Semplificazione e La Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali regolamenta la disciplina delle visite mediche di controllo per i dipendenti pubblici, con entrata in vigore il 13 gennaio 2018.
La visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro dal primo giorno di malattia o essere disposta direttamente dall’Ente Previdenziale. E’ possibile che il controllo venga disposto sistematicamente e ripetutamente, anche in prossimità delle giornate festive, fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative).
Il lavoratore in malattia deve essere reperibile nella propria abitazione per l’eventuale accertamento sanitario dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 di tutti i giorni, inclusi i festivi.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza sia dovuta a:
- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.
L’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante la prognosi, deve essere tempestivamente comunicata dal dipendente all’amministrazione del proprio datore di lavoro, che provvederà a fornire i dati all’INPS.
Il verbale della visita medica di controllo viene trasmesso telematicamente all’INPS per le attività di competenza ed è a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall’INPS.
In caso di assenza del lavoratore alla visita medica di controllo domiciliare, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.
Qualora il dipendente riprenda l’attività lavorativa in anticipo rispetto alla prognosi, deve richiedere un certificato medico sostitutivo allo stesso medico che aveva redatto il primo certificato. Soltanto in caso di assenza o impedimento assoluto di questi, il certificato potrà essere rilasciato da un altro medico.
Infine, nell’eventualità in cui il lavoratore non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante, procede quindi alla verbalizzazione, sottoscritta anche dallo stesso paziente, e contestualmente lo invita a sottoporsi a visita fiscale nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.