Associazione Nazionale Medici di Medicina Fiscale

Modus operandi in caso di numero civico mancante, inesatto o incompleto

OMESSA, INCOMPLETA O INESATTA INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO SULLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA 

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEEROMA,7.8.98
CIRCOLARE N.183

IN OCCASIONE DELL’ESAME DI ALCUNE SOSPENSIVE EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 88/1989, IL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE PER LE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI LAVORATORI DIPENDENTI SI È SOFFERMATO SULLA CASISTICA INERENTE ALLA MANCATA REPERIBILITÀ ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO PER OMESSA, INCOMPLETA O INESATTA INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO SULLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA INVIATA DAGLI ASSICURATI, NEL DUPLICE ASPETTO DELLA RILEVANZA CHE L’INADEMPIMENTO (O IL NON CORRETTO ADEMPIMENTO) PUÒ RIVESTIRE SIA NEI CONFRONTI DELL’INPS CHE DEL DATORE DI LAVORO, SOGGETTO ANCH’ESSO DESTINATARIO DELLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA E PERTANTO ABILITATO, COME L’ISTITUTO, A RICHIEDERE LA VISITA DI
CONTROLLO.
SULL’ARGOMENTO SI FORNISCONO LE SEGUENTI PRECISAZIONI, CHE RIEPILOGANO ED IN PARTE MODIFICANO LE ISTRUZIONI GIÀ EMANATE SULLA MATERIA (CIRC. N. 129 DEL 6.6.1990 E N. 182 DEL 4.8. 1997).

1) OMESSA INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO.
SI CONFERMA CHE L’OMESSA INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO SUL CERTIFICATO DI MALATTIA NON COMPORTA DI PER SÈ L’IMMEDIATO DISCONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE; INFATTI, COME PRECISATO CON LA CITATA CIRCOLARE N. 182/1997, L’INADEMPIENZA PUÒ NON ESSERE DETERMINANTE AI FINI DELLA IRREPERIBILITÀ QUANDO L’INDIRIZZO (1) DEL LAVORATORE È RICAVABILE DAI DATI IN POSSESSO DELL’ISTITUTO (BUSTA O ALTRA DOCUMENTAZIONE INVIATA DALL’ASSICURATO), COMPRESI QUELLI REGISTRATI NELLA PROCEDURA DI GESTIONE DEI CERTIFICATI O NELLA PROCEDURA “ARCA”.
DIVERSAMENTE, QUANDO CIOÈ L’INDIRIZZO DI INTERESSE NON È NOTO ALL’ISTITUTO (TALE È DA CONSIDERARE ANCHE L’EVENTUALE CONOSCENZA DI UN INDIRIZZO CHE, IN OCCASIONE DEL CONTROLLO DISPOSTO, SI RILEVA NON PIÙ ATTUALE) L’IRREGOLARITÀ COMPORTERÀ LA NON INDENNIZZABILITÀ -COME È STATO RITENUTO DALLA GIURISPRUDENZA- FINO A QUANDO IL DATO NON VENGA ACQUISITO.
TALVOLTA LA SITUAZIONE DI IRREPERIBILITÀ PUÒ CONSEGUIRE AD UN COMPORTAMENTO NON CORRETTO DEL LAVORATORE NEI SOLI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO A CUI IL LAVORATORE STESSO NON PROVVEDE A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE -COME INVECE SAREBBE PROPRIO OBBLIGO CONTRATTUALE- LA NUOVA DIVERSA RESIDENZA. NELL’IPOTESI, ALL’INPS IL (NUOVO) INDIRIZZO VIENE INVECE NORMALMENTE COMUNICATO ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO: PERÒ SU QUEST’ULTIMO, NELL’ATTUALE FORMULAZIONE, L’INDIRIZZO ABITUALE VIENE TRASCRITTO SUL RETRO, PARTE CHE NON CONSENTE IL RICALCO SULLA COPIA DESTINATA AL DATORE DI LAVORO, CHE, QUINDI, SEMPRE
NELL’IPOTESI FORMULATA, RICHIEDE LA VISITA DI CONTROLLO ALL’INDIRIZZO, DIVERSO, A LUI CONOSCIUTO.
SU TALE ASPETTO SI INVITANO CODESTE SEDI A RICHIAMARE L’ATTENZIONE DEI LAVORATORI, ATTRAVERSO I CANALI RITENUTI PIÙ OPPORTUNI, SULLA NECESSITÀ, PER IL CASO CHE AL DATORE DI LAVORO NON SIA STATA COMUNICATA LA VARIAZIONE DELL’INDIRIZZO A SUO TEMPO SEGNALATO, DI INDICAZIONE DEL NUOVO INDIRIZZO ANCHE SULLA PARTE ” REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA” DELLA PRIMA PAGINA DEL CERTIFICATO (CHE CONSENTE IL RICALCO SULLA COPIA DESTINATA AL DATORE DI LAVORO), COME DEL RESTO ESPLICATO NELLE AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA SPEDIZIONE DEL CERTIFICATO.
EVENTUALI DIFFORMITÀ RISCONTRATE TRA L’INDIRIZZO INDICATO DAL DATORE DI LAVORO ALL’ATTO DELLA RICHIESTA DELLA VISITA E QUELLO RIPORTATO SULLA COPIA DEL CERTIFICATO INVIATO ALL’INPS, OVVIAMENTE SE GIA PERVENUTA, DOVRANNO ESSERE COMUNQUE SEGNALATE IMMEDIATAMENTE AL DATORE DI LAVORO, PER LE CONSEGUENTI SUE DECISIONI IN ORDINE ALLA ESECUZIONE DELLA
VISITA.
QUALORA IL DATORE DI LAVORO CONFERMI, PER LA VISITA STESSA, L’INDIRIZZO IN PRECEDENZA INDICATO -CIRCOSTANZA SU CUI DOVRÀ ESSERE ACQUISITA FORMALE ATTESTAZIONE- DOVRÀ ESSERE FATTO PRESENTE CHE L’ISTITUTO NON TERRÀ CONTO, PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, DELLA EVENTUALE IRREPERIBILITÀ AL CONTROLLO, CHE PERTANTO POTRÀ AVERE, OVE RITENUTO, RIFLESSI SOLO SUL PIANO CONTRATTUALE.
NELL’EVENTUALITÀ CHE LA COPIA DEL CERTIFICATO DI PERTINENZA DELL’INPS, RIPORTANTE UN INDIRIZZO DIVERSO DA QUELLO INDICATO DAL DATORE DI LAVORO, PERVENGA DOPO L’EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO DA QUESTI RICHIESTO, DOVRÀ ESSERE DISPOSTO UN CONTROLLO D’UFFICIO ALL’INDIRIZZO SEGNALATO ALL’INPS DAL LAVORATORE. IL DIVERSO INDIRIZZO COSÌ RISULTANTE SARÀ COMUNQUE COMUNICATO AL DATORE DI LAVORO, A CURA DELL’ISTITUTO, UNITAMENTE ALL’ESITO DEL CONTROLLO.
2) COMUNICAZIONE DI UN INDIRIZZO INCOMPLETO.
LA SITUAZIONE DI CUI TRATTASI PRESENTA DELLE CONNOTAZIONI SIMILI ALL’IPOTESI DI OMISSIONE, PER CUI ALLA IRREGOLARITÀ POTRÀ ESSERE OVVIATO, PRIMA DELLA PREDISPOSIZIONE DELL’EVENTUALE CONTROLLO, PROCEDENDO ALL’INTEGRAZIONE DELL’INDIRIZZO INDICATO ATTRAVERSO I DATI IN POSSESSO DELL’ISTITUTO.
SE CIÒ NON È CONSENTITO, QUALORA SI RITENGA POSSIBILE IL REPERIMENTO NONOSTANTE LE INDICAZIONI PARZIALI, I CONTROLLI POSSONO ESSERE DISPOSTI UGUALMENTE.
NEL CASO, DOVRÀ ESSERE PARTICOLARMENTE RACCOMANDATO AI MEDICI DI CONTROLLO -COME DEL RESTO È ESPLICITAMENTE PREVISTO NEL RELATIVO “DISCIPLINARE”- DI ADOPERARSI AFFINCHÈ NELL’ESPLETAMENTO DELLE VISITE LORO AFFIDATE NON TRASCURINO DI SVOLGERE TUTTE LE INIZIATIVE (ES. ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI SUL POSTO, CONTROLLI TELEFONICI) IDONEE AL REPERIMENTO DEGLI ASSICURATI.
NELL’EVENTUALITÀ DI RICHIESTE DI VISITE DI CONTROLLO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DOVRANNO ESSERE SEGUITE LE STESSE INDICAZIONI FORNITE PER IL CASO DI OMISSIONE DELL’INDIRIZZO.
SULL’ARGOMENTO VA TENUTO CONTO CHE TALVOLTA L’INDIRIZZO SEGNALATO DAL LAVORATORE, ANCHE SE FORMALMENTE CORRISPONDENTE A QUELLO DI RESIDENZA, SI DIMOSTRA INSUFFICIENTE AI FINI DELLA REPERIBILITÀ PER CONTINGENTI SITUAZIONI LOCALI (ES. CONTRADE DI NOTEVOLE VASTITÀ, FRAZIONI, COMPLESSI CONTRADDISTINTI DA UN UNICO NUMERO CIVICO MA COMPRENDENTI NUMEROSI PALAZZI, SCALE CON TANTISSIME ABITAZIONI, ECC.).
LA CIRCOSTANZA SUDDETTA NON È DI PER SÈ MOTIVO GIUSTIFICATIVO DELL’IRREPERIBILITÀ, DOVENDO, SPECIE IN TALI SITUAZIONI, IL LAVORATORE COOPERARE (COME ANCHE AFFERMATO DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA -SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 78/88) PER CONSENTIRE L’INDIVIDUAZIONE DELLA PROPRIA ABITAZIONE ATTRAVERSO ULTERIORI ELEMENTI.
IN VIA ECCEZIONALE, TUTTAVIA, L’IRREPERIBILITÀ POTRÀ ESSERE GIUSTIFICATA QUANDO AGLI ATTI ANAGRAFICI RISULTA LO STESSO INDIRIZZO INDICATO DAL LAVORATORE. IN TALE CASO, COMUNQUE, IL LAVORATORE DOVRÀ ESSERE PERÒ INVITATO CON RACCOMANDATA A FORNIRE, IN OCCASIONE DI EVENTUALI ALTRI PERIODI DI MALATTIA, ULTERIORI NOTIZIE DI DETTAGLIO (ES. CHILOMETRAGGIO, NUMERO PALAZZINA O SCALA, TRAVERSA O ALTRA IDONEA INDICAZIONE, ANCHE CONCORDATA) PER CONSENTIRE IL PROPRIO REPERIMENTO, CON LA PRECISAZIONE CHE, IN MANCANZA, L’ISTITUTO NON POTRÀ CHE ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO PREVISTO DI DINIEGO DELLA PRESTAZIONE.
3) COMUNICAZIONE DI UN INDIRIZZO INESATTO.
LA FATTISPECIE PRESENTA CARATTERISTICHE DIVERSE DA QUELLA DI CUI AL PUNTO 2 IN QUANTO NEL CASO L’INDIRIZZO INDICATO DAL LAVORATORE SEMBRA APPARENTEMENTE CORRETTO E L’IRREGOLARITÀ EMERGE SOLO AL MOMENTO DELLA VISITA.L’IRREGOLARITÀ STESSA NON COMPORTERÀ CONSEGUENZE QUALORA IL MEDICO RIESCA A RINTRACCIARE ALTRIMENTI IL LAVORATORE E A VISITARLO – NELL’AMBITO DELLA GIÀ RICHIAMATA COLLABORAZIONE RICHIESTA ANCHE DAL “DISCIPLINARE”.
DIVERSAMENTE ANDRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI.IL DIRETTORE GENERALE
F.TO TRIZZINO
NOTA:
SI RICORDA CHE DI NORMA AI FINI DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, L’INDIRIZZO DEL LAVORATORE CORRISPONDE -SALVO, OVVIAMENTE, EVENTUALI TEMPORANEI SPOSTAMENTI, CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI ALL’INPS E AL DATORE DI LAVORO- ALLA SUA RESIDENZA, DA NON CONFONDERE CON LA ISCRIZIONE NEI REGISTRI ANAGRAFICI (C.D. “RESIDENZA ANAGRAFICA”). LA RESIDENZA, DA INTENDERE SECONDO LA DEFINIZIONE DELL’ART.43 COD.CIV., È IL LUOGO DI ABITUALE DIMORA; LA VARIAZIONE DI QUESTA COMPORTA PERALTRO PER IL LAVORATORE L’OBBLIGO DI TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE AL COMUNE DEL LUOGO IN CUI CI SI È TRASFERITI.

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%20183%20del%207-8-1998.htm

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Questo articolo ha 15 commenti.

  1. La circolare è in contrasto con le disposizioni operative del Verbale Informatico:
    FAQ; ” Cosa posso fare se mi accorgo che, nella fase di accettazione/rifiuto delle visite assegnate, c’è un evidente errore nell’indirizzo del lavoratore oppure è chiaramente incompleto nei suoi dettagli (es. manca la frazione?)”.
    Risposta: Il medico,cliccando sull’opzione RIFIUTA,ha a disposizione una scelta di motivazioni che si aprono a tendina tra cui può scegliere “indirizzo errato o incompleto”. In questo caso la visita non verrà svolta.

    Probabilmente ogni sede opererà secondo le proprie abitudini….

  2. Queste circolari andrebbero riviste in ottica telematica. La circolare 87/2008 pone un dubbio circa l’opportunità di chiedere notizie a vicini e/o persone diverse.

  3. Notificata una lettera in cui il medico dichiara di non aver trovato l’abitazione.
    La via suddetta essendo nuova non è visibile se non passando in un passaggio pedonale.
    come mi è possibile giustificare?e perché il medico non ha telefonato?

    1. Gentilissima signora Daniela,
      purtroppo non Le possiamo rispondere in modo esauriente basandoci sulle informazioni che Lei ci fornisce.
      In primo luogo non ci dice se Lei sia una dipendente pubblica o privata e se quindi il medico inviato a casa sua sia stato un medico INPS o ASL.
      Ignoriamo poi completamente le difficoltà circa la visibilità della strada dove si trova la sua abitazione, difficoltà a cui Lei stessa accenna.
      Possiamo solo dirLe per quanto riguarda il numero di telefono, che L’INPS nella gran parte dei casi non ce lo fornisce (ammesso che la visita sia stata effettuata da un medico INPS).
      Se vuole fornirci maggiori ragguagli in merito nella massima privacy, può scriverci a a.anmefi#gmail.com .
      Cordialmente.

  4. È valido,in caso di malattia,una seconda abitazione che però non ha indirizzo civico ma solo il nome della borgata,in questo caso una baita in montagna.

    1. Sicuramente il lavoratore può trascorrere il periodo di malattia in luogo diverso dal domicilio abituale dopo aver comunicato il nuovo indirizzo mediante il certificato o con opportuna informativa a datore di lavoro e INPS . In caso di mancanza di numerazione civica o altri manifesti ostacoli alla sicura identificazione dell’abitazione. il lavoratore deve avere cura di far inserire nel certificato redatto dal curante o nella informativa ogni possibile riferimento utile a rintracciare ed identificare l’edificio, pena la possibilità di sanzione.

  5. Buonasera,quando sono andato dal medico curante ho chiesto al medico di famiglia di inserire le coordinate geografiche oltre che l’indirizzo ma il medico non ha voluto in quanto mi ha detto che il medico che fa la visita se è in difficolta’ telefona—
    Dopo i primi 5 giorni di malattia alla continuazione della stessa ho di mia iniziativa comunicato al datore di lavoro e all’inps trammite mail al medicolegale.sede@inps.it ad integrazione le coordinate geografiche.
    La mia domanda è: Sono stato esagerato? Puo’ servire a qualcosa?Ho comunicato correttamente l’indirizzo dove passo la malattia ha ragione come dice il medico che ho rispettato la legge e questo basta?
    Grazie

  6. A seguito di intervento chirurgico dopo 4 giorni dalla dimissione è stata inviata la visita a mia moglie. Gli indirizzi erano corretti sia dal lavoro che sul certificato e corrispondono a quanto presente all’anagrafe del Comune. Sul citofono condominiale c’era però solo il mio cognome e il medico non ha fatto la visita segnalando indirizzo errato o incompleto. Abbiamo presentato ricorso online ma ci è stato risposto con diniego e nella motivazione c’è scritto assente ingiustificata.
    Il fatto che mia moglie viva con me è indicato chiaramente all’anagrafe dove io risulto “intestatario scheda”, inoltre il mio complesso è dotato di portineria dove sarebbero potute essere chieste le indicazioni. Aggiungo che il mio cognome sul campanello è indicato.
    Il fatto che non sia stata controllato all’anagrafe la residenza e non siano state chieste informazioni in portineria non dovrebbe essere preso in considerazione?
    Si può impugnare questa delibera?
    Inoltre l’indicazione che mia moglie abita presso di me era stata fornita all’ospedale che però non lo ha trascritto sul certificato di malattia per errore o dimenticanza. Possibile che questo debba essere addebitato a mia moglie?

  7. Signor Michele, l’indirizzo di reperibilità durante la malattia può essere inesatto, omesso o incompleto. Nel caso da lei segnalato, pur essendo l’indirizzo esatto manca di completezza perchè insufficiente ai fini del reperimento dell’assicurata. Tuttavia, nonostante le circolari e i messaggi INPS, nonchè la giurisprudenza di merito, si soffermino prevalentemente sulla inesattezza o omissione dell’indirizzo di reperibilità, potrà trovare indicazioni utili al suo caso, con una lettura molto attenta della circolare INPS 129/1990, circ. 183/1998, mess. 22747 del 9 ottobre 2009.

  8. Una dipendente ha cambiato il domicilio durante un periodo di malattia, ed ha avvisato l’azienda e l’INPS con una mail, in quanto il certificato di malattia era già stato emesso.
    Peccato che sulla mail inviata all’azienda il numero civico era sbagliato, quindi aile due visite di controllo inviate e risultata “sconosciuta all’indirizzo”.
    Dopo averle contestato l’infrazione lei ha risposto che si è trattato di un suo errore fatto guardacaso solo sulla mail inviata all’azienda

  9. Buongiorno, il mio datore di lavoro ha richiesto la visita del medico fiscale, l’ho scoperto oggi quando il postino ha consegnato la fattura dell’inps per il datore di lavoro. Nella data indicata ero a casa ma nn e’ passato nessuno, e’ possibile che il medico non abbia trovato domicilio visto che abito in campagna e non ho un numero civico? In questo caso cosa può accadere?
    Grazie

  10. Ho ricevuto lettera in raccomandata dall’INPS che il medico inps non ha trovato l’indirizzo che il mio medico di base ja fornito.. Invece cje 16b è andato a 16..perché sul certificato risulta 16.. Nei data base del inps pure 16.. Ma il datore di lavoro anche esso in possesso dell’indirizzo poteva provvedere a comunicarlo visto che aveva quello esatto 16/b… Sono andato a visita medico legale entro i 15 giorni ed ancora in malattia.. Mi è stata riconosciuta tutta ma ora vogliono cmq decurtare 10 giorni di indennità per non aver comunicato cpn esattezza 16/b ma solo 16…cje probabilità ho di essere giustificato magari affermando che nn ero s conoscenza della b aggiunta? Poi i medici sono tenuti a cercare l’ammalato. Insomma come e a chi devo rivolgermi per non perdere l’indennizzo??

  11. Alla sua domanda è già stato risposto in un precedente articolo.

    Cosa succede se il medico curante sbaglia a indicare l’indirizzo per la reperibilità del lavoratore? Il lavoratore è giustificabile se viene disposta la visita medica di controllo domiciliare all’indirizzo errato?

    Il lavoratore, che chiede al medico curante di redigere il certificato di malattia per assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo di frazione, contrada e di ogni altro dettaglio utile per consentire l’eventuale visita medica di controllo.

    Con il certificato telematico non cambia, infatti, la responsabilità del lavoratore riguardo il dovere di diligenza nel collaborare pienamente al compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l’INPS vorranno effettuare. Se la visita non può concludersi per indicazione errata o incompleta del domicilio, il lavoratore non è normalmente ritenuto giustificabile, verrà sanzionato secondo graduale aggravamento della sanzione fino alla perdita totale dell’indennità di malattia.

    Per questo si raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione.

    Il lavoratore potrà, inoltre, fare richiesta al medico curante di copia del certificato e dell’attestato di malattia, come previsto nella circolare 18 marzo 2011, n. 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica. La circolare riconosce espressamente al lavoratore la possibilità di richiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia o, in alternativa, l’invio dei documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. L’obbligo di invio del certificato alla casella PEC del lavoratore che ne fa richiesta da parte del medico è stato successivamente previsto dall’articolo 7, comma 1 bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il lavoratore può, infine, visualizzare il proprio certificato e/o attestato di malattia attraverso i servizi messi a disposizione dall’INPS con le previste modalità.

  12. Allo scopo di facilitare il raggiungimento del domicilio da parte del medico legale credo che l’aggiunta delle coordinate geografiche, anche alla luce delle tecnologie oggi disponibili, rappresenti una valida e inconfutabile integrazione dei dati di reperibilità. Al fine di facilitare il lavoro del medico non vedo per quale motivo non aggiungere anche il numero di telefono allo scopo di fornire al medico ulteriori precisazioni necessarie al fine del raggiungimento di domicilio complesso.

  13. Buongiorno, mi e’ stato sospeso l’indennizzo di malattia a seguito di un verbale che attesta l’inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia.
    Premetto che tutte le certificazioni in mio possesso indicano che sono domiciliato in via OLMO 4 con tanto di nome e cognome sia nel campanello e sia sul portalettere.
    Nella contestazione si evidenzia che il medico preposto al controllo si sia recato in via OLMO 5 ed e’ stato accolto da una signora che non mi conosceva fino a questo episodio.
    Il verbale con convinzione di chi ha effettuato il controllo e che sono io ad aver sbagliato e’ indirizzato al civico 5.
    Mi sono recato alla sede INPS più vicina e l’impiegato ha spedito una dichiarazione e i certificati di malattia a prova che l’errore non dipende da me.
    Volevo sapere se e’ sufficiente essermi recato all’INPS e aver inviato dichiarazione aspettando una risposta OPPURE rivolgermi ad uno sportello specifico o contatto telefonico diretto.

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