L’obbligo del controllo fiscale discende dall’applicazione degli articoli codicistici, dell’articolo 5 dello statuto dei lavoratori di cui alla legge n. 300 del 1970, e della legge n. 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
Quest’obbligo è stato successivamente confermato dal decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, recante “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica”, quale norma di contenimento della spesa pubblica, e per gli enti pubblici di assicurazione sociale ribadito ulteriormente nella legge n. 88 del 1989, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, che, all’articolo 1, parla esplicitamente della azione di controllo e vigilanza sulle attività dell’Istituto per garantirne economicità ed efficienza.
Concetto ribadito ulteriormente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988 che, richiamando il disposto del primo comma dell’articolo 97 della Costituzione, così riporta: “Costituisce certamente indice di buona amministrazione l’espletamento, da parte dell’INPS, di controlli diretti ad accertare la sussistenza del rischio presupposto dell’erogazione assistenziale e previdenziale, l’attuazione delle misure predisposte dalla legge perché i detti controlli risultino veramente efficaci e siano realizzate le finalità indicate, e la richiesta della cooperazione degli stessi beneficiari”.