I medici fiscali INPS hanno diritto a 30 giorni di permessi retribuiti per ogni anno di servizio effettivo, a condizione che l’assenza dal servizio non superi cinque settimane lavorative.
Il permesso può essere richiesto e programmato in uno o più periodi, previa autorizzazione della sede INPS e nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Istituto.
I permessi devono essere utilizzati entro l’anno solare e non sono monetizzabili.
Per periodi di servizio inferiori all’anno, spettano tanti dodicesimi dei 30 giorni quanti sono i mesi lavorati.
Non contribuiscono alla maturazione del permesso i periodi di assenza per malattia, gravidanza e quelli non retribuiti previsti dall’art. 18.
Durante i giorni di permesso retribuito sono corrisposti i compensi fissi previsti dall’art. 21.