da; http://digilander.libero.it/fadange/femepa/istrvmc.htm
Come motivo di giustificazione particolare delicatezza riveste la valutazione delle malattie neuro-psichiatriche; in alcuni casi addirittura lo stesso medico curante, estensore del certificato di malattia, aggiunge la dizione “può uscire”.
Il problema è stato oggetto di attenta considerazione nella lettera “riservata” n. 390800/A.S.M.M. – 40/1/4234/A.P.M.M.C. del 27/2/1986, inviata ai dirigenti le Sedi Regionali, Provinciali e Zonali; in essa, ribadito che lo spirito della norma di legge “non consente deroghe, con riguardo alla natura della infermità e che le esigenze terapeutiche specifiche di chi è affetto da malattie nervose non sono di massima compromesse dal divieto di uscire di casa in due brevi intervalli della giornata”, viene ammesso che “tuttavia esistono casi particolari di turbe nervose per i quali il divieto di uscire non costituisce una semplice remora, ma può determinare nell’ammalato pericolose, gravi reazioni emotive, pregiudizievoli anche sotto il profilo terapeutico”.
La certificazione deve dimostrare: 1) la sussistenza di un evento morboso non breve; 2) il ricorso alle cure di neuropsichiatri, che attestino in apposita relazione la particolare natura della infermità, le terapie prescritte, i risultati conseguiti e quelli conseguibili nel tempo; 3) la presentazione a successiva visita di controllo ambulatoriale che confermi la sussistenza della malattia e la persistenza dell’incapacità lavorativa.
Le malattie che possono giustificare l’assenza a visita di controllo sono naturalmente: – le forme psicotiche, sia dissociative in fase produttiva, sia ciclotimiche in fase depressiva o maniacale; – le neurosi fobiche-ossessive, quando proprio l’oggetto della fobia o il rituale ossessivo impediscono il rispetto delle fasce di reperibilità. – Le forme ansioso-depressive, a parte la necessità di ricorso allo specialista, sono di norma compatibili, salvo rare eccezioni, da valutare caso per caso, con l’obbligo della reperibilità.
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Antonio Tronci
29 Apr 2016le eccezioni ammesse nella “lettera riservata” sono a tutt’oggi valide? anche dopo le modifiche legislative del 2015?
Antonio Tronci, Psichiatra