Il datore di lavoro – sia esso un soggetto pubblico (un’amministrazione) o un privato – non può svolgere indagini volte a verificare se la certificazione di malattia del dipendente, attestata dal medico curante, sia vera o falsa. Né lo stesso medico è tenuto a fornire indicazioni in tal senso: il sanitario, infatti, è obbligato a non divulgare a terzi le condizioni di salute dei propri pazienti.
Né il datore di lavoro può effettuare direttamente accertamenti sanitari sull’idoneità e infermità per malattia o infortunio dei propri dipendenti. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso le strutture pubbliche…
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