I Com’è noto, i lavoratori assenti dal lavoro per malattia devono rendersi reperibili al proprio domicilio nelle fasce orarie previste dalla normativa vigente. Le fasce di reperibilità, armonizzate per i dipendenti sia privati che pubblici in seguito alla sentenza del TAR del Lazio n. 16305/2023 e a Messaggio Hermes 4640/2023, sono le seguenti: tutti i giorni, inclusi prefestivi e festivi, dalla 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Il medico fiscale è tenuto ad operare all’interno di questo range orario. Recentemente però è stata ammessa una deroga alla regola.
Con l’aggiornamento di giugno 2025 del “ Modus operandi”, l’Inps ha infatti introdotto la possibilità che il medico fiscale, qualora non riesca a raggiungere l’abitazione del paziente negli orari indicati, per motivazioni quali difficoltà a trovare il civico o traffico stradale e previo consenso del paziente, possa procedere con l’accertamento sanitario anche dopo la scadenza della fascia prevista.
Resta facoltà del lavoratore rifiutare di essere sottoposto a visita fiscale al di fuori degli orari canonici, senza per questo incorrere in sanzioni di alcun tipo. (Maria Parisi)