Decreto 18 aprile 1996

DECRETO 18 aprile 1996.

 

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio  1986 concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei  medici iscritti nelle liste speciali dell’INPS. (GAZZETTA UFFICIALE  N. 099 SERIE GENERALE, PARTE PRIMA DEL 29 04 1996)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l’art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre  1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.  638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 19 marzo 1992 e 15  dicembre 1993 che ne hanno dato attuazione;

Considerata la necessità di modificare ed integrare la  disciplina prevista dai citati decreti ministeriali;

Uditi il consiglio di amministrazione dell’INPS e la  Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri;

DECRETA

Art. 1.

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale esplica  un’azione di indirizzo mediante l’emanazione di apposite direttive di  coordinamento nei confronti dei medici iscritti nelle liste speciali di cui  all’art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 1986, per i quali sono confermate  la natura di attività libero professionale del rapporto di collaborazione  fiduciaria che si instaura con l’Istituto e la piena autonomia professionale al  di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico.

Art. 2. Riorganizzazione delle  liste

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella Gazzetta Ufficiale, l’Istituto nazionale della previdenza sociale  riorganizzerà presso le proprie strutture le liste speciali dei medici di cui  all’art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 1986 secondo criteri rispondenti  all’efficienza del servizio e al maggiore coinvolgimento dei medici addetti  rispetto ai fini istituzionali dell‘Ente.

2. Per i fini di cui al comma 1 l’Istituto nazionale della  previdenza sociale si avvale delle commissioni di cui all’art. 12.

3. Qualora non sia possibile assicurare il servizio mediante  l’attivazione delle liste di cui al comma 1, resta riservata all’INPS la  possibilità di provvedere mediante propri medici dipendenti o medici dipendenti  di altre strutture pubbliche, ovvero medici di cui al comma 1, lettere c) ed e) del successivo art. 6; ai medici di cui alla predetta lettera c) è fatto,  in tal caso, divieto di eseguire visite nell’ambito territoriale del servizio di  guardia medica.

Art. 3. Iscrizione nelle  liste

1. Potranno chiedere l’iscrizione nelle liste speciali i medici  che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano  iscritti negli albi professionali della provincia cui è riferita la lista e non  versino nelle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 6.

2. L’insussistenza di situazioni di incompatibilità sarà  condizione per il mantenimento del rapporto professionale di cui al presente  decreto.

3. Per l’applicazione delle relative disposizioni l’Istituto  nazionale della previdenza sociale si avvarrà delle commissioni di cui all’art.  12.

Art. 4. Definizione delle  liste

1. Le liste saranno definite a livello provinciale, entro il  quadro programmato a livello centrale, d’intesa con le rappresentanze  ordinistiche, dal direttore della struttura INPS, sulla base delle  domande pervenute e in relazione alle esigenze delle unità periferiche  ricomprese nella relativa circoscrizione territoriale, previo parere della  commissione di cui all’art. 12.

2. Il direttore della struttura è tenuto a motivare provvedimenti assunti in difformità dal parere della commissione.

3. Al fine della formazione delle liste sarà formata una  graduatoria sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli, specificando  per ciascun medico il relativo punteggio e la residenza.

4. Le liste provinciali saranno articolate — al loro interno —  con riferimento alle predette unità periferiche.

5. La consistenza numerica dei medici sarà definita sulla base  di criteri che tengano principalmente conto, con la opportuna flessibilità  mirata alla costante funzionalità del servizio, dei flussi della certificazione  di malattia e della consistenza del fenomeno dell’assenteismo locale.

6. In sede di prima attuazione, saranno collocati, a domanda,  in graduatoria con precedenza i medici che – alla data di entrata in vigore del  presente decreto – risultino inclusi negli elenchi di cui al decreto  ministeriale 15 luglio 1986, secondo i presupposti e le condizioni formalmente  stabiliti dal predetto decreto e dalle disposizioni attuative dell’Istituto  nazionale della previdenza sociale, che non si trovino nelle situazioni di  incompatibilità di cui all’art. 6 e che abbiano compiuto, nell’anno precedente  alla data di entrata in vigore del presente decreto, cento visite mediche di  controllo.

7. L’ordine di collocazione in graduatoria dei medici di cui al  comma precedente sarà determinato dai seguenti elementi: continuità del servizio  svolto e numero delle visite effettuate nell’ultimo triennio, valutati,  rispettivamente, secondo i criteri di cui al punto e) del comma seguente ed in  0,02 punti per ogni visita. A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità  di laurea e, nel caso di ulteriore parità, dell’età privilegiando il più  anziano.

8. A regime, la individuazione dei medici avverrà attraverso  criteri della valutazione del voto di laurea, della specializzazione  professionale, della valutazione di precedenti collaborazioni e dell’anzianità  di laurea, come di seguito specificato:

a) voto di laurea: da 96 a 100 punti 1, da 101 a 105 punti 2,  da 106 a 110 punti 3, 110 e lode punti 4;

b) specializzazione in medicina legale, in medicina legale e  delle assicurazioni, in medicina legale ed infortunistica (è valutata una sola  specializzazione):

punti 2;

c) specializzazione in medicina del lavoro (in alternativa alla  specializzazione di cui al punto b):

punti 1;

d) per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata  al punto b) o c): punti 0,5;

e) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni, di positiva  collaborazione prestata all’Istituto nazionale della previdenza sociale in  qualità di medico addetto ai controlli di cui al presente decreto, valutata,  sulla base di apposito curriculum, dal dirigente preposto alla struttura  interessata, sentita la commissione di cui all’art. 12 (fino ad un massimo di 12  mesi): punti 0,2;

f) per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di  anzianità di laurea <fino ad un massimo di 12 mesi):

punti 0,2.

Art. 5. Conferimento  dell’incarico

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, ottenuta la  disponibilità dell’interessato, provvederà al conferimento dell’incarico secondo  l’ordine di graduatoria risultante dalle liste.

2. Il conferimento dell’incarico sarà effettuato mediante  lettera, con avviso di ricevimento, in duplice esemplare di cui uno dovrà essere  restituito con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, nonchè  delle modalità da osservare per lo svolgimento dell’incarico.

3. La mancata restituzione, entro quindici giorni, della copia  della lettera di incarico, sottoscritta per accettazione, equivarrà a rinuncia  all’incarico.

4. Contestualmente alla restituzione della lettera di cui al  comma precedente il medico, a pena di decadenza, dovrà rilasciare apposita  dichiarazione attestante l’insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al  successivo art. 6.

5. Allo scadere del terzo mese dal conferimento dell’incarico,  ove non venga notificata al medico la mancata motivata conferma, l’incarico si  intenderà conferito per la durata della disciplina emanata a seguito del  presente decreto.

6. Il provvedimento di mancata conferma verrà adottato dal  direttore della struttura, previo parere della commissione mista di cui all’art.  12.

7. Il direttore della sede è tenuto a motivare i provvedimenti  assunti in difformità dal parere reso dalla commissione.

8. Per giustificati e documentati motivi di studio o derivanti  da gravi necessità, l’Istituto conserverà l’incarico al medico per la durata  massima di dodici mesi.

9. Per motivi documentati e connessi ad obblighi di legge,  l’incarico sarà conservato per la durata degli obblighi medesimi.

10. I medici che rimarranno esclusi dagli incarichi presso le  unità periferiche provinciali di appartenenza nell’ambito della circoscrizione  potranno, a domanda, concorrere all’attribuzione degli incarichi presso altra  unità periferica, nell’ambito della stessa circoscrizione, che risulti carente  da apposito elenco reso pubblico presso la direzione della sede medesima e  l’ordine provinciale dei medici, con il rispetto del diritto di precedenza per i  medici di cui all’art 4, comma 6.

11. Nell’ipotesi ed alle stesse condizioni di cui al comma  precedente, il medico potrà altresì chiedere l’inserimento nella lista di  circoscrizione diversa da quella provinciale di appartenenza, con la  collocazione aggiuntiva nella relativa graduatoria dopo l’ultimo iscritto. Tale  richiesta sarà resa operativa dall’Istituto sentita la commissione mista di cui  all’art. 12.

12. I singoli incarichi saranno giornalmente assegnati  dall’Istituto nazionale della previdenza sociale scorrendo le liste esistenti e  assicurando per quanto possibile, nel caso di rilevata indisponibilità ovvero di  non reperibilità dei singoli medici iscritti nelle liste, la copertura del  servizio attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all’art. 4, comma  1.

13. Il medico sarà tenuto ad assicurare la propria reperibilità  secondo le modalità concordate con il direttore della competente struttura  dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

14. Resta fermo quanto previsto all’art. 2, comma  3.

Art. 6.  Incompatibilità

1. Con eccezione per le ipotesi contemplate all’art. 2, comma  3, non sarà conferibile l’incarico al medico che:

a) abbia un rapporto di lavoro subordinato o comunque di  collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore di lavoro  pubblico o privato;

b) svolga attività medico-generica o pediatrica, anche di  sostituzione, in quanto medico di libera scelta iscritto negli elenchi di  medicina generale o degli specialisti pediatri. Lo svolgimento di attività di  sostituzione, da parte del medico non iscritto negli elenchi, determina  l’incompatibilità per il periodo di durata della sostituzione stessa che,  comunque, non potrà superare i sessanta giorni l’anno;

c) svolga attività di guardia medica e di medicina dei servizi,  compresa quella di sostituzione. Lo svolgimento di attività di sostituzione  determina l’incompatibilità per il periodo di durata della sostituzione stessa  che comunque non potrà superare i sessanta giorni nell’anno;

d) svolga attività specialistica, anche di sostituzione, presso  le USL o presso strutture o studi privati, in regime di convenzione con  l’Istituto o con le USL. Lo svolgimento di attività di sostituzione, da parte  dello specialista non titolare dell’incarico, determina l’incompatibilità per il  periodo della durata della sostituzione stessa che, comunque, non potrà superare  i sessanta giorni l’anno;

e) non garantisca la propria disponibilità ad eseguire visite  di controllo in tutte le fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in  vigore;

f) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per  specifiche norme di legge o contratto di lavoro.

2. L’insorgere di un qualsiasi motivo di incompatibilità  comporterà l’immediata decadenza dall’incarico.

3. I medici incaricati saranno tenuti a comunicare  tempestivamente qualsiasi variazione di attività professionale che possa  costituire motivo di incompatibilità.

Art. 7. Determinazione dei carichi di  lavoro

1. Il carico di lavoro sarà stabilito in linea di massima, in  correlazione a quanto previsto all’art. 4, comma 5, e sulla base dei fabbisogni  espressi dallo specifico bacino di utenza, in ragione di 21 visite di controllo  settimanali per ciascun medico.

2. Il predetto carico di lavoro potrà subire oscillazioni in  più o in meno al variare delle esigenze quotidiane dell’Ente.

3. Variazioni significative del carico di lavoro stabilito in  via dì massima saranno valutate d’intesa con la commissione di cui all’art.  12.

4. Per mutate e verificate esigenze di servizio l’Istituto  potrà procedere alla sospensione o alla revoca dell’incarico dandone  comunicazione all’interessato, sentita la commissione di cui all’art.  12.

Art. 8. Modulario

1. Il modulo per la redazione del referto di controllo,  predisposto a cura dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, avrà  caratteristiche idonee per la rilevazione a lettura ottica dei dati trascritti  dal sanitario.

Art. 9. Assenza a visita di  controllo

1. In caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza  del lavoratore all’indirizzo indicato, il medico sarà tenuto a darne immediata  comunicazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale ed a rilasciare,  possibilmente a persona presente nell’abitazione del lavoratore, apposito avviso  recante l’invito al lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il  giorno successivo non festivo presso il gabinetto diagnostico dell’Istituto  nazionale della previdenza sociale, ovvero, qualora non sia facilmente  raggiungibile, presso il competente presidio sanitario pubblico, secondo quanto  indicato nell’avviso stesso e salvo che l’interessato non abbia ripreso  l’attività lavorativa.

Art. 10. Provvedimenti in caso di  inosservanza degli obblighi convenzionali

1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali, anche  sotto il profilo della efficienza, efficacia e qualità dell’attività prestata,  potranno essere adottati, previa contestazione degli addebiti con garanzia del  diritto a produrre controdeduzioni entro 15 giorni, sentita la commissione di  cui all’art. 12, i seguenti provvedimenti:

a) diffida da parte del direttore della SAP;

b) sospensione o revoca dall’incarico da parte del direttore  generale, su proposta del direttore della SAP.

2. Qualora vengano adottati provvedimenti diversi da quelli  proposti dalla commissione di cui all’art. 12, il direttore della SAP è tenuto a  motivarli.

Art. 11. Reintegrazione nelle  liste

1. Ogni qualvolta sarà necessario, per sopravvenuta  insufficienza non a carattere temporaneo dei medici disponibili  all’effettuazione del servizio e al fine di evitare interruzione o inefficienza  del servizio stesso, si procederà alla reintegrazione delle liste mediante la  inclusione nelle medesime di nuovi medici, secondo i criteri indicati nel  precedente art. 4, previo parere della commissione di cui all’art.  12.

Art. 12. Commissioni  miste

1. Per la gestione della disciplina di cui al presente decreto  saranno costituite in ogni sede provinciale commissioni miste nominate dal  direttore della sede e costituite, per l’amministrazione, dallo stesso direttore  o suo delegato nonchè da un medico dell’Istituto da lui designato nell’ambito  della circoscrizione provinciale e, per la componente medica, da un  rappresentante designato dall’Ordine dei medici con il compito di esaminare  tutte le questioni che eventualmente insorgano in sede applicativa.

2. La commissione ha compiti di coordinamento e controllo del  processo di formazione delle liste ed ogni altro compito previsto dal presente  decreto.

Art. 13. Compensi

1. I compensi fissati dall’art. 1 del decreto ministeriale 19  marzo 1992 sono rideterminati nelle seguenti misure:

L. 28.800 per visita domiciliare di controllo eseguita in  giorno feriale;

L. 46.200 per visita domiciliare di controllo eseguita in  giorno festivo;

L. 22.000 per visita domiciliare non eseguita in giorno feriale  a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

L. 36.000 per visita domiciliare non eseguita in giorno festivo  a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

L. 7.200 a visita per spese di trasporto, incrementate di un  importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per il percorso  effettuato fuori dalla cinta urbana.

2. I compensi di cui al comma precedente saranno corrisposti  dall’Istituto nazionale della previdenza sociale entro la fine del mese  successivo a quello in cui saranno state effettuate le visite di  controllo.

Art. 14. Spese di  amministrazione

1. L’importo fisso di L. 7.000 previsto dall’art. i del decreto  ministeriale 15 dicembre 1993 è rideterminato nella misura di L.  7.500.

Art. 15. Rimborso compensi e spese di  amministrazione

1. Il datore di lavoro e gli istituti previdenziali richiedenti  sono tenuti a rimborsare all’Istituto nazionale della previdenza sociale, per  ogni visita medica richiesta, i compensi e l’importo fisso, a titolo di spese di  amministrazione, di cui agli articoli precedenti.

Art. 16. Revisione della  disciplina

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale e la  Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri si  incontreranno, con cadenza quadriennale, al fine di definire le eventuali  proposte per il rinnovo della disciplina di cui al presente decreto.

2. Con cadenza biennale, le stesse parti si incontreranno per  verificare l’efficacia della disciplina in relazione agli obiettivi indicati in  premessa e per individuare in comune le soluzioni e gli strumenti per la  migliore gestione della medesima.

Art. 17.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto continua ad  applicarsi la disciplina di cui al decreto ministeriale 15 luglio  1986.

Art. 18.

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1996

Il Ministro della sanità

GUZZANTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

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