Il certificato medico di malattia ha lo scopo di garantire il diritto del dipendente malato a non rendere la prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro per tutta la durata prevista dell’evento morboso e di ricevere, nelle misure stabilite dalla legge e dagli accordi collettivi, il relativo trattamento economico. Il certificato ha dunque la funzione di giustificare l’assenza nei confronti del datore di lavoro (Cass. 22.8.2007, n. 17898) e, tramite l’indicazione dell’indirizzo del lavoratore, anche quella di consentire l’effettuazione delle visite di controllo da parte dei sanitari iscritti negli appositi elenchi (Inps e Asl). Ne consegue che le assenze non giustificate non saranno coperte dall’indennità economica e che potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro, fino al licenziamento…
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