Non è prevista alcuna trattenuta nel rimborso spese del medico specialista per lo svolgimento dell’incarico presso gli ambulatori esterni al comune di residenza. È quanto ha stabilito l’ordinanza n.6793/2015 della Cassazione, escludendo la tassabilità del risarcimento per i costi di viaggio ai fini IRPEF.
Secondo i giudici della Suprema Corte, il rimborso per le spese di viaggio sostenute dal medico specialista ambulatoriale per lo svolgimento del proprio incarico presso ambulatori esterni al comune di residenza ha natura risarcitoria, e non retributiva. Per queste ragioni il Sumai-Assoprof, il principale sindacato della medicina specialistica ambulatoriale, ha promosso un’azione risarcitoria e invita i suoi iscritti che ritengono di aver subito la stessa ingiustizia a fare ricorso…
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Questo articolo ha 2 commenti
La sentenza è valido anche per i medici fiscali dell’INPS. ( rimborso benzina non è tassabile, perciò devono essere restituite le tasse pagate negli ultimi 4 anni ).
…. in questo io non credo !!