Il medico fiscale INPS può assentarsi per comprovata malattia fino a 24 mesi negli ultimi 36 mesi, oltre i quali l’incarico decade previo parere della Commissione Mista Provinciale.
Le assenze necessarie per terapie salvavita, certificate e verificate dal responsabile della sede INPS, non vengono conteggiate.
Per gravidanza, puerperio e adozione l’incarico è mantenuto per 6 mesi; l’assenza per gravidanza a rischio non è conteggiata.
In caso di infortunio professionale, l’incarico è mantenuto per tutta la durata dell’inabilità.
Per i medici con incarico temporaneo, l’assenza è consentita fino a 3 mesi in caso di malattia.
In caso di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio o di infortuni connessi all’attività professionale, l’INPS mantiene l’incarico per un massimo di 6 mesi.
Le assenze devono essere documentate e non sono retribuite.
Assenze non retribuite
L’INPS mantiene l’incarico al medico fiscale fino a 6 mesi nel triennio in caso di motivi di studio documentati, gravi motivi personali o familiari, o partecipazione a iniziative umanitarie e di solidarietà sociale.
I medici fiscali con incarico semestrale, non possono superare i 15 giorni di assenza.
Le assenze devono essere comunicate alla Direzione provinciale o alla Filiale metropolitana di riferimento, con adeguato anticipo e almeno 10 giorni prima, salvo urgenze.
Nei casi di gravi motivi personali o familiari è sufficiente una dichiarazione di responsabilità del medico.
Il medico fiscale richiamato alle armi mantiene l’incarico per tutto il periodo di assenza ed è reintegrato se presenta domanda entro 30 giorni dal congedo.
Per gli incarichi semestrali il limite massimo di assenze non retribuite è di 30 giorni l’anno, proporzionati alla durata dell’incarico.
La richiesta di permessi deve essere presentata con almeno 15 giorni di preavviso, salvo urgenze inderogabili.