Al medico con funzioni di pubblico ufficiale è preclusa autocertificazione

Cassazione Penale Sentenza n. 12276/16 – Medici e autocertificazione del proprio stato di malattia – Abuso di ufficio. A un medico, cui siano attribuite funzioni di pubblico ufficiale, è preclusa una potestà di autocertificazione, oltre che per motivi deontologici, anche e fondamentalmente per la funzione pubblica esercitata e, nel caso concreto, per l’incontrovertibile interesse di natura economica – quello di precostituire la prova della durata della malattia – chiaramente connesso alle anzidette autocertificazioni.

FATTO E DIRITTO: La Corte d’appello di Perugia, con sentenza 8 novembre 2013…

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