di Maria Parisi e Nelson Iotti
Nelle pagine del quotidiano milanese Il Giorno si torna a parlare, in un recente articolo, di malattia , assenze ingiustificate al controllo fiscale e relative contestazioni aziendali con rischio di licenziamento. Come novità viene posto in risalto un presunto errore del nuovo sistema operativo telematico in uso all’Inps, su invio e ricezione del certificato medico e relative disposizioni della visita di controllo.
Si tratta del caso di un lavoratore cui è stata contestata dall’azienda un’assenza ingiustificata ad un controllo fiscale domiciliare, successiva all’invio di certificato di continuazione malattia, recante luogo di reperibilità diverso da quello dichiarato.
Ad una prima lettura tutto presupporrebbe in attesa di ulteriori sviluppi, trattarsi di una mancata presa visione del certificato da parte del lavoratore su copia cartacea non stampata da parte del medico curante.
E’ quindi probabile che non sia stato fornito un aggiornamento sul luogo di reperibilità durante la malattia, in quanto il lavoratore asserisce a sua discolpa di avere trasferito la propria residenza da otto anni rispetto a quella dove era stato inviato il controllo e che sul primo certificato d’inizio malattia si sia verificato un blocco sulla procedura d’invio. Su questi elementi non è dato sapere con chiarezza.
Di certo invece si può affermare che i dati del certificato medico inseriti nel computer sono sempre modificabili da intervento manuale e che essi sono sempre verificabili e tracciabili con correzione degli stessi anche in un secondo momento.
Il sistema informatico in dotazione all’Inps dispone l’invio a visita di controllo solo ad un indirizzo in precedenza introdotto da procedura manuale. Per questo può essere variabile e modificabile di volta in volta. Un eventuale aggiornamento deve essere quindi possibile inizialmente da comunicazione del lavoratore stesso al medico certificatore che fornisce in seguito un n° di protocollo.
E’ opportuno ricordare che in caso di incapacità lavorativa temporanea per malattia, il lavoratore dipendente deve osservare una sequela di obblighi: data immediata comunicazione all’azienda della propria indisposizione; deve recarsi nell’ambulatorio del proprio medico di famiglia o, se impossibilitato ad uscire da casa, chiedere una visita domiciliare, premesse indispensabili perché il medico possa redigere il certificato di malattia, i cui dati devono essere controllati e verificati dal paziente stesso. Sarà impegno del sanitario consegnare, su richiesta, una copia cartacea del certificato al lavoratore o in formato pdf alla sua casella di posta elettronica ed inviare quella telematica all’Inps.
Espletate le prime formalità, il lavoratore assente per malattia ha il dovere di rendersi reperibile per eventuali visite mediche di controllo all’indirizzo indicato nel certificato, nelle fasce orarie previste dalla normativa. La sola presenza in casa non soddisfa la richiesta di reperibilità, in quanto è necessario che l’abitazione sia facilmente individuabile e, nel caso di località impervie o non facilmente raggiungibili, devono essere forniti al medico di controllo i dettagli necessari per poter giungere alla meta.
Al fine di agevolare la visita medica di controllo domiciliare ed evitare di incorrere in sanzioni, è importante verificare che Il nominativo del paziente sia presente e ben leggibile sia sul citofono che sulla cassetta postale.
Eventuali inadempienze, oltre a comportare provvedimenti amministrativi, possono avere conseguenze disciplinari, determinate dal Contratto Collettivo Nazionale e dal codice disciplinare dell’azienda. Le sanzioni, secondo i recenti orientamenti della Corte di Cassazione, devono essere proporzionali alla gravità del comportamento messo in atto dal lavoratore .
Nel caso suddetto, sulla contestazione che oppone l’azienda al lavoratore, oggetto dell’articolo, c’è poi da fare un’ulteriore precisazione che deriva da sentenze giuridiche.
Nell’ipotesi di un’unica iniziale assenza ingiustificata, questa non può essere causa conseguente automatica di licenziamento , dovendo occorrere una reiterata e documentata inadempienza degli obblighi di legge da parte del lavoratore.
Vi sono perciò, a nostro parere e limitandoci agli elementi ricavati dalla lettura dell’articolo, ancora presupposti valutativi che possono portare ad una modifica della decisione aziendale con esito favorevole al lavoratore.