Visite fiscali ai poliziotti penitenziari. Può farle il medico di controllo INPS?

Spett. ANMEFI, sono un appartenente della polizia penitenziaria  presto servizio presso il penitenziario di … Cortesemente, mi potreste chiarire se l’inps ha competenza ad effettuare le visite fiscali ai poliziotti penitenziari? Leggendo il messaggio inps n.3265 9 agosto 2017 si evince che le forze di dell’ordine, e quindi la polizia penitenziaria, rimangono escluse dal nuovo polo inps sulle visite fiscali, ma la nostra amministrazione sta ricorrendo all’inps per i controlli fiscali….

 

Il messaggio INPS n.3265 del 9 agosto 2017 al punto 4 specifica

(….) Ovviamente, nulla è innovato per le PA non rientranti nella platea dei destinatari della norma che potranno sempre richiedere, nelle usuali modalità,le VMC. Le stesse saranno tenute al rimborso del servizio effettuato dall’Istituto che emetterà regolare fattura. ( in riferimento all’oggetto: Decreto Legislativo n.75/2017 recanti disposizioni in materia di Polo Unico per le visite fiscali).

Pertanto , i corpi di polizia ad ordinamento civile di cui fa parte il personale di polizia penitenziaria, non rientranti nella platea dei destinatari della norma sul Polo Unico, possono essere sottoposti a visita dai medici fiduciari dell’INPS con oneri a carico dell’Amministrazione richiedente la visita.

Lo stesso viene ribadito nella circolare ministeriale 0324722 del 13 ottobre 2017 avente lo stesso oggetto :

“(…) Pertanto , anche per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria si procederà a richiedere all’INPS la VMC, in tal caso si provvederà al rimborso del servizio effettuato dall’Istituto, che emetterà regolare fattura”. Si specifica precedentemente che “…per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria gli oneri sono a carico dell’INPS, a valere sulle risorse che il Decreto Legislativo n.75 /2017 ha trasferito all’Istituto a tal fine.”

Per completezza, in ragione del riconoscimento delle visite non destinatarie della norma, l’applicativo informatico, diversamente che per gli Enti sottoposti al Polo Unico per i quali, in caso di assenza del dipendente alla visita di controllo, si dispone la visita in sede il giorno successivo, aderisce alla direttiva dell’Ente richiedente di non effettuare la visita il giorno successivo e/o di non esaminare la documentazione e gli atti giustificativi.

In conclusione, posto che le fasce di reperibilità non sono mutate e indipendentemente da chi sia il medico incaricato per la visita di controllo e di quale Istituto sia fiduciario, che auspicabilmente all’assicurato non dovrebbe procurare imbarazzo, è sicuramente rilevante il fatto  che i soggetti non destinatari della norma sul Polo Unico dovrebbero rimanere sottoposti al Decreto Legge  98/2011. Potrà confrontarlo con la normativa ora vigente ed acquisirne le differenze sostanziali.

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